Una legge tutta biologica

Il Senato ha approvato il testo di legge sul ‘Biologico‘ denominato “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.
Si attende ora la definitiva approvazione della Camera dove il testo è stato riportato per l’ultima lettura e dove era stato approvato al termine del 2018 in un testo che era già il risultato dell’unificazione di progetti di legge presentati da tutti i gruppi parlamentari.
Un percorso lungo e complesso quindi, che ha avuto nella sua conclusione al Senato momenti di aspra contrapposizione fra l’aula, che ha votato praticamente all’unanimità, e la senatrice a vita, prof.ssa Elena Cattaneo. La questione ha avuto successivi momenti di pubblico dibattito, sulla stampa e in trasmissioni televisive, polarizzando l’attenzione sul tema della produzione biodinamica e della sua equiparazione alla produzione biologica.
Ma la legge dice molto di più, è importante, e non esaurisce certamente il suo significato in questa contrapposizione. La legge si compone di 20 articoli suddivisi in VII capitoli e andrebbe conosciuta prima di parlarne, talvolta in modo veramente approssimativo.
Facciamo una rapida descrizione della legge stessa, utilizzando il prezioso e dettagliato Dossier predisposto dall’Ufficio legislativo del Senato per i lavori di Commissione.
L’articolo 1 definisce l’oggetto e la finalità della legge: la produzione biologica viene definita quale sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali. Inoltre lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. E’ in questo articolo 1 che risiede anche il comma oggetto di contestazione laddove viene stabilito che i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, siano equiparati al metodo dell’agricoltura biologica. In questo senso l’agricoltura biodinamica viene equiparata, ma occorre farne preventiva richiesta al Mipaf che disporrà il rispetto delle norme predisposte per il biologico.
L’articolo 1 infine dispone anche una delega al governo per legiferare in materia di controlli. La questione è stata oggetto di estenuanti discussioni anche durante la legislazione precedente senza che potesse giungere ad un accordo e ad una conclusione. La delega ha risolto per comune accordo il problema e sarà il Mipaaf a disporre normativamente la questione.
L’articolo 2 ospita le definizioni, l’articolo 3 definisce l’Autorità nazionale in materia di biologico – che è il Mipaaf, e l’articolo 4 le Autorità locali, le Regioni e le Province autonome.
L’articolo 5 stabilisce il Tavolo tecnico nazionale a cui è affidato il compito di definire indirizzi e introdurre priorità del Piano nazionale del biologico.
L’articolo 6 costituisce il Marchio italiano del biologico. E’ risultato significativo che consente al bio di caratterizzarsi anche con una identità territoriale nazionale la cui denominazione sarà “Biologico italiano”. L’articolo 7 definisce il Piano Nazionale del Biologico dentro il quale saranno contemplate le azioni di sostegno al settore. Il piano è documento importante regolativo delle iniziative e dei sostegni ed è già in essere sotto altra forma secondo la legislazione vigente. Non mette conto in questa sede una dettagliata dei compiti e degli istituti che il Piano dovrà sostenere peraltro facilmente intuibili e onnicomprensivi. Pure importante è l’articolo 8, che stabilisce il Piano delle sementi biologiche di cui tutto il mondo del biologico aveva richiesto con forza la costituzione. Infine, altrettanto fondamentale, è l’articolo 9 che costituisce il Fondo per il Piano del biologico la cui dotazione deriva per il 2 % del fatturato dell’anno precedente per vendita di prodotti autorizzati ed individuati con specifico decreto annuale. Il Fondo servirà al sostegno del marchio, del Piano d’azione e della ricerca, di cui si sente molto bisogno.
L’articolo 10 sostiene la costituzione di contratti di filiera del biologico e l’articolo 11 rafforza in modo esplicito il tema della ricerca, considerato che questa sollecitazione è giunta da tutto il settore in relazione alla attività di CNR e CREA.
L’articolo 12 dispone infine iniziative per la formazione.
I successivi articoli dettano nuove e importanti norme per la organizzazione di mercato del biologico: con l’articolo 13 sono costituiti i distretti biologici, una innovazione significativa e molto richiesta della circoscrizione territoriale delle attività del biologico; con l’articolo 14 la costituzione delle organizzazioni interprofessionali, obiettivo permanente di tutta l’agricoltura italiana; con l’articolo 15 la costituzione degli accordi quadro per il biologico; con l’articolo 16 la costituzione delle intese di filiera; con l’articolo 17 le organizzazioni dei produttori; l’articolo 18 disciplina la produzione e la commercializzazione delle sementi bio prevedendo lo scambio e la vendita locale oltre ad altre disposizioni tecnicamente di dettaglio ma molto richieste dai riproduttori in relazione soprattutto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di sementi, commercializzazione, registri ed autorizzazione.
Gli articolo 19 e 20 sono articoli di conclusione.
Come si vede non sono poche le decisioni adottate e gli istituti costituiti: intese di filiere, biodistretti, delega per i controlli, problemi della produzione e commercializzazione delle sementi, logo nazionale per dirne alcuni di rilievo.
La legge è importante anche perché conclude un iter durato di fatto quasi 15 anni, in piena armonia con il disposto comunitario e regola, sostenendolo, un settore in piena espansione con beneficio degli agricoltori che lo praticano, utile ai consumatori che ne sostengono la domanda, utile all’ambiente che ne beneficia per le pratiche in uso.
La Casa dell’Agricoltura si associa a tutti coloro che chiedono la più rapida approvazione della legge alla Camera.